Circ. 23/DSA – Obbligo certificazione verde Covid-19 (green pass) 

Visto il D.L. 6.08.2021 n.111, 

vista la nota MI n. 1237 del 13.08.2021, 

Visto il D.L. 10.09.2021 n.122, 

si comunica che allo stato attuale della normativa dal 01/09/2021 al 31/12/2021, il D.L. 122/2021 dispone: 

“… Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche…, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 …. La disposizione … non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti… 

La norma a tale riguardo definisce quindi al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 

Inoltre, dal medesimo D.L. 

“… La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute…” 

“… Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro…” 

Si ricorda nuovamente che il green pass viene rilasciato in seguito a: 

● completamento del ciclo vaccinale 

effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni (validità fino alla successiva somministrazione) 

guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi) 

● esecuzione, con esito negativo, del test antigenico rapido o rapido (validità 48 ore) 

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio. 



Skip to content