Circ. 341/DA –  Obbligo certificazione verde Covid-19 

Visto il D.L. 6.08.2021 n.111, 

vista la nota MI n. 1237 del 13.08.2021, 

si comunica che allo stato attuale della normativa dal 01/09/2021 al 31/12/2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire, ogni qualvolta acceda al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19 (detta anche green pass). 

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 

Le persone esenti (ai sensi della Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.21) devono possedere ed esibire apposita certificazione rilasciata dai medici vaccinatori o dai MMG che operano nell’ambito della campagna vaccinale. (personale sanitario preposto/autorizzato) 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

Si ricorda che il green pass viene rilasciato in seguito a: 

● completamento del ciclo vaccinale 

effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni (validità fino alla successiva somministrazione) 

guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi) 

esecuzione, con esito negativo, del test antigenico rapido o rapido (validità 48 ore) 

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio. 



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